News Pubblicata il 07/09/2020

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Spese di sanificazione: il 7 settembre ultimo giorno per invio della comunicazione

Credito di imposta per sanificazione dei luoghi di lavoro e dispositivi anti covid: invio del modello entro il 7 settembre 2020, per l'adeguamento c'è tempo fino 30.11.2021



Entro il 7 settembre i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, devono presentare il Modello con le relative istruzioni per fruire del credito d’imposta introdotto dal Dl Rilancio (art. 125) per:

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

Ricordiamo che il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Entro 5 giorni dalla presentazione del modello, il soggetto interessato riceverà una ricevuta da parte dell'agenzia per la presa in carico oppure con il rifiuto contenente le motivazioni dello stesso. Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Con Provvedimento 259854/2020 del 10 luglio scorso e relativa Circolare esplicativa n 20/E l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per sanificazioni e in particolare sui termini di invio della comunicazione necessaria per poterne usufruire.

Lo stesso modello può essere utilizzato anche per la richiesta del credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art 120 del Decreto Rilancio (per spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza), in questo caso c'è tempo fino al 30 novembre 2021 per la presentazione della comunicazione.

Comunicazioni correttive
Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare sempre entro oggi una nuova comunicazione, l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Tuttavia, se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d’imposta e con la nuova comunicazione sono comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d’imposta, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d’imposta i cui dati non sono variati e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d’imposta i cui dati sono variati.


Per altri approfondimenti in merito si legga “Credito di imposta per sanificazioni: uscito il modello per fruirne”
Modalità di utilizzo dei crediti di imposta sanificazioni e dispositivi no-covid

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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