Con
Circolare n 20/E del 10 luglio l’Agenzia delle Entrate diffonde chiarimenti in merito all’ambito applicativo dei crediti di imposta introdotti dai Decreti anti covid e in particolare quelli previsti agli artt. 120 e 125 del
Decreto Rilancio.I suddetti crediti, riguardanti l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione hanno modalità e termini specifici di fruizione così come enunciati nelle Circolare in oggetto che ora vedremo nel dettaglio.
Adeguamento degli ambienti di lavoro
Il credito previsto dall'art 120 riguardante l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Pertanto, il limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere i 48.000 euro (il 60% di 80.000).
Dato che la norma parla di spese sostenute nel 2020 si ritiene che possano essere incluse in tali spese anche quelle effettuate prima del 19 maggio 2020 ossia prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Pertanto, le spese ammissibili sono tutte quelle effettuate nell’intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e la Circolare in merito specifica che:
- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Vuol dire che un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati tanto nel 2020 che nel 2021, permetterà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Il credito previsto dall'art 125 riguardante la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione per quanto dice la norma non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo di 60.000 per beneficiario è riferito perciò all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, come nell'altro caso, pertanto, questo credito d'imposta spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute se l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro (60% di 100.000 ossia 60.000 massimo spettante)
Nel caso in cui le spese siano superiori a 100.000, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Come per l’altro credito di imposta le spese ammissibili sono quelle del 2020 e perciò quelle sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e la circolare in merito chiarisce che:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza e alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.