Con Risposta a interpello n 207 del 9 luglio, L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la normativa italiana la detrazione per figli a carico non spetterebbe ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ma a certe condizioni di deroga potrebbe essere possibile, vediamo quali sono.
L’interpello è stato posto da un soggetto fiscalmente non residente in Italia, ma cittadino italiano che riferisce di pagare le imposte in Italia relativamente a canoni di locazione di immobili con contratti regolarmente registrati. L’istante domanda se, essendo padre di due bambini, possa godere delle detrazioni spettanti per figli a carico nella dichiarazione dei redditi italiana.
L’Agenzia risponde che con Decreto del Ministero dell’economia e finanze del 21 settembre 2015 è stata data attuazione all’art 7 della Legge 161/2014 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi dell’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea.
Tale norma ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta 2014 una deroga a quanto previsto dal TUIR in materia di determinazione della imposta dei soggetti fiscalmente non residenti.
Secondo la norma del TUIR, ossia l’art 24, comma 1, si prevede che nei confronti dei soggetti non residenti, l’imposta si applica sul reddito complessivo, costituito dai soli redditi prodotti in Italia e sui redditi tassati separatamente.
Per tali contribuenti sono previste delle detrazioni da scomputare dalla imposta lorda ma non quelle relative a figli a carico.
Il Decreto Ministeriale di cui sopra ha però previsto una possibilità di deroga a tale norma purché ci siano certe condizioni.
In particolare, è stato previsto che per tali soggetti, l’imposta dovuta sia determinata in base alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che:
- il reddito prodotto in Italia dal soggetto sia pari al 75% del reddito complessivo dallo stesso prodotto
- il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
In altri termini per godere delle detrazioni per figli a carico in Italia non se ne può godere nello stato estero di residenza.
Deve inoltre esserci un’altra condizione ovvero tra lo stato italiano e quello di residenza del soggetto deve intercorrere uno scambio di informazioni.
A queste condizioni il soggetto fiscalmente non residente potrà godere delle detrazioni previste dall’art 12 del TUIR identicamente ai contribuenti residenti in Italia e quindi anche di quelle per figli a carico.