L’art 46-bis introdotto in sede referente ha aumentato di 30 milioni per l’anno 2020 le risorse destinate al credito di imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.
L’art 12-bis del Decreto Liquidità convertito in legge aveva già esteso il credito d’imposta di cui all’art 49 del DL n 34/2019 anche alle spese sostenute per disdette da covid e relative alla partecipazione a fiere e manifestazioni (in Italia e all’estero).
Ricordiamo però che l’art 49 aveva lo scopo di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane ed era concesso nella misura del 30% delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni e fiere internazionali e per un massimo di 60.000 euro.
Le spese agevolabili con il credito suddetto sono (ai sensi del comma 2 dell’art 49):
Per ulteriore approfondimento di questa agevolazione si legga lo speciale intitolato “Credito d'imposta per fiere ed eventi internazionali”.
L’arti 46-bis in oggetto invece prevede che la somma integrativa di 30 milioni sia destinata agli operatori diversi dalle PMI e agli operatori fieristici per compensarli dei danni subiti per l’annullamento o mancata partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia.
Perciò estende l’agevolazione ad imprese diverse dalle quelle già previste con le altre misure.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e si affida ad un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (tale provvedimento non risulta ancora emanato) il compito di stabilire nel dettaglio:
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare: