In attesa delle regole finali dell’Agenzia delle Entrate e del portale che consentirà la corretta gestione della cessione del credito d’imposta, l’articolo 121 del Decreto Rilancio (attualmente in fase di conversione in legge), ha subito alcune importanti modifiche da parte della Commissione Bilancio alla Camera.
Si fa presente che la norma in questione consente di usufruire delle detrazioni fiscali dalle imposte sui rediti per spese sostenute nel 2019- 2020 riguardanti interventi edilizi e di risparmio energetico, anche sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, con possibilità dei cessione del credito a soggetti terzi.
E' una norma prevista via eccezionale in quanto deroga alle regole generali in materia di cessione dei suddetti crediti.
Con riferimento alle principali novità riguardanti questa norma, adottate in sede Referente, si segnala che:
- il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante a prescindere dallo sconto applicato;
- il tax credit può essere ceduto anche alle banche e agli altri intermediari finanziari abilitati;
- la trasformazione della detrazione in credito di imposta può avvenire solo al momento della cessione ad altri soggetti;
- viene prevista la possibilità di scegliere la cessione in ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nel limite di due volte (nuovo comma 1-bis);
- per esercitare l’opzione relativa alla cessione o allo sconto in fattura ci si puo avvalere anche di un intermediario abilitato (trattasi dei professionisti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica tra i quali certamente rientrano gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro);
- per l’utilizzo dei crediti ceduti viene eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro
Gli interventi ai quali si applica la disposizione in esame riguardano:
- il recupero del patrimonio edilizio;
- l'efficientamento energetico;
- la messa in sicurezza di edifici mediante l'adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus);
- il recupero o il restauro delle facciate degli edifici (cd. Bonus facciate);
- l'installazione di impianti fotovoltaici;
Anche per questa norma, allo stesso modo dell’art 119 del Decreto Rilancio, il termine per l’adozione del provvedimento dell’Agenzie delle Entrate che chiarisca definitivamente gli aspetti operativi dell’agevolazione, è stato spostato dal 19 giugno 2020 a quello di 30 giorni a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.
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