È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intitolato "Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza".
Il decreto definisce in dettaglio le modalità di decurtazione previste sugli importi del Reddito di cittadinanza non spesi ne prelevati dai beneficiari.
La procedura è la seguente:
Da sottolineare che è prevista anche una valutazione con tempistica semestrale per quanto non speso o non prelevato nel semestre . Dall'importo decurttato nel semestre successivo viene sempre fatta salva una mensilità). Questa previsione entra in vigore a partire dalla fine del semestre in corso
Le decurtazioni si applicano sui benefici accordati a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (1.7.2020) quindi da agosto 2020.
Per gli assegni già in corso di erogazione il semestre di riferimento iniziera dal momento della prima erogazione successiva alla data in vigore del decreto.
Il decreto precisa anche che in caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue.
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