Il soggetto passivo italiano che acquista un programma su internet da un fornitore estero deve, ai fini IVA, distinguere le ipotesi in cui avviene la consegna fisica del prodotto (acquisto di beni) da quelle in cui il software viene scaricato direttamente online (prestazione di servizi)
La diffusione su larga scala degli acquisti online comporta il proliferare di casistiche che richiedono, ai fini IVA, distinti trattamenti a seconda
Quando il fornitore del prodotto è un soggetto estero, le cose si complicano ulteriormente.
Acquisto di software da fornitore UE
Fino a qualche anno fa l’acquisto di un software online comportava necessariamente la consegna fisica del prodotto su un supporto fisico (cd, chiavetta USB, etc.).
In tal caso, in ambito B2B, siamo di fronte ad una fattispecie rientrante nel commercio elettronico indiretto: ai fini IVA, trattasi di acquisto di beni, dove il canale web viene utilizzato come “vetrina” e il contratto di compravendita si conclude con la movimentazione del bene dal cedente (soggetto estero) al cessionario (acquirente italiano).
Diverso è il caso in cui, l’acquisto si perfeziona direttamente online: si parla di commercio elettronico diretto quando il bene compravenduto (nel nostro caso il software) viene scambiato direttamente via internet, ad esempio, tramite il download online del programma (al pari di un aggiornamento dello stesso). In presenza di un fornitore non residente tale operazione va trattata come una prestazione di servizi ricevuta.
Nel primo caso – acquisto di beni - se il cedente è una società stabilita in un altro Stato comunitario l’acquirente nazionale dovrà:
Nel secondo caso – acquisto da UE di un software online senza consegna fisica (download online) – gli adempimenti per l’acquirente sono:
Acquisto di software da fornitore extra-UE
Quando l’acquirente italiano acquista un programma online e si vede recapitare una fattura emessa da un soggetto extra-UE, gli adempimenti gravanti sullo stesso variano rispetto alle ipotesi precedenti. Abitualmente trattasi di programmi scaricati via internet che, come ricordato in precedente, ai fini IVA vanno equiparati ad una prestazione di servizi “generica” ricevuta, per cui il cessionario italiano dovrà:
Infine, nei casi sporadici in cui l’acquisto comporti la movimentazione del bene dal paese extracomunitario (es. Cina) verso l’Italia, si pone in essere una regolare importazione di beni: il cessionario italiano annota la bolletta doganale di import nel registro IVA acquisti e non deve inserire l’operazione nell’esterometro, in quanto trattasi di operazione esclusa dall’adempimento ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/2015.
Fatturazione elettronica e nuovo tracciato xml – versione 1.6.1
Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica – versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici Tipo Documento. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio.
Così, ad esempio, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero richiederà l’utilizzo del nuovo codice TD17: trattasi dell’ipotesi in cui il cessionario italiano scelga, su base volontaria, di emettere un’autofattura elettronica per registrare gli acquisti di servizi da soggetti non residenti.
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