News Pubblicata il 06/07/2020

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DURF appalti dal 21 luglio riparte il controllo sulle ritenute

Scade il 21 luglio la proroga di validita dei certificati di regolarita fiscale DURF per gli appalti con ritenute superiori a 200 mila euro. Attenzione a versamenti e comunicazioni



 Scade il 21 luglio la proroga fissata dal decreto liquidità (Dl 23/2020) per i certificati di regolarità fiscale relativi alle ritenute (cd. DURF)  effettuate dal prestatore in procedure di appalto  di valore superiore a 200mila euro,  emessi entro il mese di febbraio. Cio significa che i controlli sulle ritenute  potranno interessare molte aziende , prima escluse  in presenza del Durf.  L'articolo 4 del Dl 124/2020  richiede infatti che  l’appaltatore, una volta effettuato il versamento  trasmetta al committente le deleghe di versamento, consentendogli di fare le verifiche.  Il DURF permette appunto di essere esonerati da quest'obbligo. Viene emesso in presenza di determinati requisiti ( tra cui l'esistenza da almento tre anni, la regolarita contributiva , l'assenza di debiti insoddisfatti). 

Possibile un grande affollamento agli sportelli  in questo mese di luglio   per le imprese  che hanno fatto richiesta di certificazione a febbraio e nel mese di marzo,  dato che i certificati hanno durata 4 mesi. 

Da segnalare inoltre che la moratoria sulle sanzioni prevista con la circolare 1/E dell’agenzia delle Entrate del 12 febbaio 2020 ,  è scaduta il  30 aprile scorso. Necessario quindi per le imprese fare molta attenzione  e effettuare le comunicazioni entro il termine del 21 luglio in quanto  le irregolarita prevedono anche la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti obbligati  e la segnalazione all'Agenzia  entro 90 giorni, a pena  sanzioni anche per i committenti.

"Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato  ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione  e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al  comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al  committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata"

Fonte: Il Sole 24 Ore



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