La Commissione Bilancio nella seduta del 29 giugno ha esaminato diverse novità da apportare al Decreto Rilancio.
Tra queste, due riguardano il credito di imposta sulle locazioni.
Gli emendamenti approvati lo estendono a:
Ricapitolando:
Ricordiamo sinteticamente che il bonus sulle locazioni e affitto d’azienda è disciplinato all’articolo 28 del decreto Rilancio e ne possono beneficiare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Le strutture alberghiere invece ne possono beneficiare indipendentemente dal volume di affari.
Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per ulteriori approfondimenti su come beneficiare del suddetto credito, nonché sui provvedimenti di prassi susseguitisi al fine regolamentare il funzionamento del bonus, si leggano gli articoli seguenti:
Il decreto agosto proroga il Bonus sulle locazioni non abitative e affitto d'azienda
Credito d’imposta canoni di locazione: istruzioni e codice tributo
Credito di imposta per locazioni degli enti non commerciali e del terzo settore
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