In arrivo il tax credit vacanze o bonus vacanze riguardante le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020, presso alberghi, hotel, agriturismi, bed&breakfast situati nel territorio nazionale.
Il bonus vacanze, applicato dall’impresa turistico ricettiva come sconto al cliente può:
Si fa presente infatti che l’articolo 176, comma 5 del Dl 34/2020 prevede che l’impresa possa cedere il credito. Ciò avverrà grazie piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate accessibile secondo determinate modalità (identità Spid, credenziali Entratel/Fisconline, Carta nazionale dei servizi), come specificato dall’Agenzia nel provvedimento del 17 giugno 2020.
Si tratta quindi di uno strumento utilissimo per fornire liquidità alle imprese del settore.
La scelta di cedere il credito (al posto di utilizzarlo direttamente in compensazione), comporta poi che il cessionaro possa a sua volta utilizzarlo. Nessun dubbio con riguardo alla compensazione anche per quest’ultimo. L’ipotesi di nuova cessione del credito invece pone qualche dubbio.
A tal proposito si ricorda che la norma stabilisce che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del cedente. Sembrerebbero quindi ammesse anche per il cessionario entrambe le modalità di fruizione.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, è stata di diverso avviso. Nel provvedimento del 17 giugno 2020 (che indica le istruzioni sulle modalità di fruizione) infatti, l’Agenzia ha anche specificato che il cessionario potrebbe fruire del bonus solo in compensazione, senza poterlo ricedere a terzi.
In tal modo viene limitata la possiblità di cedere nuovamente il credito.
Non resta quindi che attendere un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che possa dare maggiore supporto alla propria tesi o in alternativa tornare sui suoi passi e consentire l’utilizzo del bonus secondo entrambe le modalità indicate dalla norma, anche da parte del cessionario.