E' stata pubblicata lo scorso 27 giugno la circolare INPS n. 77 con le istruzioni sull' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% , per le assunzioni di lavoratori beneficiari di un assegno di ricollocazione. La norma risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205 2017).
Come già chiarito con la circolare n. 109/2019, l’assegno di ricollocazione dal 1° gennaio 2018, è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
La riduzione spetta ai datori di lavoro privati per:
La misura della soglia massima di esonero è pari a 4.030 euro.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che andrà proporzionalmente ridotta sulla base dell'orario di lavoro.
Non sono compresi nello sgravio :
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario di lavoro.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12)
Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’incentivo spetta per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato , ivi comprese:
Il beneficio non spetta, invece, per:
Le condizioni per il diritto all’esonero contributivo sono quelle ordinarie, relative al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale. Necessario quindi che l'assunzione:
L'esonero contributivo è cumulabile con :
La domanda va inviata con il modulo on-line “BADR”appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”
L’INPS dopo i controlli autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG) .
1. I datori di lavoro non agricoli
A partire dal flusso Uniemens di competenza giugno 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, valorizzano, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Gli elementi da valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, sono i seguenti:
Ai fini del monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L527”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
( la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>).
Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
L’utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino al 30 settembre 2020
2. Datori di lavoro agricoli
A seguito dell’ammissione al beneficio, ai datori di lavoro agricoli sarà attribuito il nuovo Codice di Autorizzazione (C.A.) “AR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”, che potrà essere dichiarato nelle denunce della manodopera agricola a decorrere dai periodi retributivi di luglio 2020.
Le aziende agricole ammesse al beneficio potranno verificare l’attribuzione del C.A. “AR” consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.
Nelle denunce principali, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto.
La circolare fornisce anche i dettagli di compilazione per i datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA> (iscritti alla Gestione Pubblica).
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