Con Risoluzione n 37/E del 26 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono istituiti i codici tributo specifici per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto incassato e non spettante da parte di esercenti attività di impresa, lavoro autonomo, e di reddito agrario, titolari di P.IVA dovuto ai sensi dell’art 25 del DL n 34/2020.
I tre codici tributo verranno utilizzati per il versamento come restituzione spontanea di:
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Capitale: codice tributo “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
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Interessi: codice tributo “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
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Sanzioni codice tributo “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il provvedimento del 10 giugno scorso della stessa agenzia delle entrate aveva disciplinato le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e al punto 6.1 stabiliva che:
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le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
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il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Per consentire la restituzione spontanea attraverso il modello F24 ELIDE ossia l'F24 versamenti con elementi identificativi si potranno usare i suddetti codici tributo indicando:
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nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
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nella sezione “Erario e altro” nel campo “tipo” la lettera “R”
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nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
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nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
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nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
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nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Per approfondimenti sul contributo a fondo perduto si legga: Da oggi al via la richiesta del contributo a fondo perduto: a chi spetta