Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE (ex art 176 DL n34/2020).
Il suddetto codice è:
“6915” denominato “BONUS VACANZE, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno.
Ricordiamo che il DL 34/2020 riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i dettagli su come richiedere il bonus vacanze si legga “Bonus vacanze 2020: a chi spetta e come richiederlo”
Già il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 n 237174 aveva disposto le modalità di applicazione del credito specificando quanto segue:
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