Il Decreto Rilancio ha previsto il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo anche per gli enti del terzo settore.
Stando alla circolare n 14/E dell’Agenzia delle Entrate occorre verificare l’uso che tali enti fanno dei locali condotti in locazione, per sapere a quali parametri è necessario attenersi per usufruire della agevolazione.
Ai sensi dell’art 28 DL n 34/2020 agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per le locazioni dei locali destinati alle attività istituzionali.
Il credito di imposta spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a certe condizioni.
Per conoscere tutti i beneficiari della agevolazione del credito di imposta sulle locazioni si legga l’articolo “Decreto Rilancio: bonus sulle locazioni non abitative e affitto d'azienda”
Secondo la norma generale i parametri cui devono attenersi gli esercenti attività commerciali per avvalersi di questa agevolazione sono due:
Per gli enti del terzo settore il discorso cambia poiché essi possono svolgere nel medesimo immobile sia attività commerciale che non commerciale.
Occorre allora fare una distinzione e vedere se i locali locati sono utilizzati:
Nel primo caso siccome l’ente non svolge alcuna attività commerciale nei locali locati, ma svolge solo attività istituzionale, la norma stabilisce che non è richiesta la verifica del calo del fatturato ma solamente quella dei non aver superato il limite dei 5 milioni di euro "di flussi reddituali", citando proprio la stessa circolare.
Nel secondo caso, ossia quando ricorre un utilizzo misto dei locali, il credito di imposta sarà attribuito in relazione al canone pagato per le due tipologie di attività e nel rispetto dei differenti requisiti previsti dalla norma.
Cioè per la parte di canone corrisposto per l’attività commerciale l’ente dovrà verificare entrambi i requisiti suddetti attingendo ad esempio dai dati fornti ad esempio nel contratto di locazione o in mancanza individuare un criterio oggettivo per la suddivisione del canone, per l'altra invece varrà quanto detto per il caso in cui ricorre la sola attività istituzionale.
Ti potrebbe interessare La Guida per lo Sport al tempo del Coronavirus (eBook)