Nel Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l'Inps fornisce alcune indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia connessa a COVID 1\9 , in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 , in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare , attualmente al vaglio ministeriale.
Si tratta in particolare delle casistiche:
In primo luogo va specificato che la copertura è prevista per i soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps
QUARANTENA
la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria Pertanto, ai lavoratori viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della loro qualifica ; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.
il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa .
Se al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
QUARANTENA PER LAVORATORI CON PATOLOGIE GRAVI
Per i lavoratori con patologie di particolare gravità (lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza è equiparato a degenza ospedaliera. In questi casi il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante
Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizionedella prestazione.
Per questi lavoratori il medico curante è tenuto a precisare la situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio riportando anche i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura “Gestione malattia marittimi”.
MALATTIA PER COVID19
Nei casi di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
PERIODO TRANSITORIO
Una norma di deroga per il periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020),prevede che vengano considerati validi:
In allegato, le istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni e la loro tempistica.
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