A seguito dell'emergenza epidemiologica, per la necessità di potenziamento del Servizio sanitario nazionale il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, ha previsto misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine
dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale infermieristico e agli operatori sociosanitari anche già collocati in pensione.
Per questo è stata prevista una deroga all’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico presente nel decreto legge istitutivo di Quota 100 (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) .
Successivamente la legge di conversione del decreto Cura Italia, entrata in vigore il 30 aprile 2020 ha abrogato l'intero decreto 14 e parzialmente modificato la disciplina di cumulabilità, escludendo gli incarichi di collaborazione attribuiti a partire da tale data .
Nella circolare 74 del 22 giugno INPS , sulla base delle recenti indicazioni ministeriali fornite con nota prot. n. 6321 del 16 giugno 2020, illustra appunto le modalità di applicazione dell’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo per incarichi conferiti e connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il trattamento pensionistico .
L'istituto precisa che "nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico .
Per non vedersi sospeso l'assegno pensionistico gli interessati sono tenuti a:
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