Con comunicato stampa del 17 giugno scorso l’ABI informa di aver inviato una nuova circolare di chiarimento alle banche con istruzioni operative in merito alle novità sul Fondo di garanzia PMI, introdotte dalla conversione in legge del Decreto Liquidità.
In particolare, ABI ha diffuso alle banche istruzioni operative in tema di applicazione dell’art. 13, riguardante i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI, così come modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, non appena la normativa è stata completata, con l’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.
Già Invitalia, gestore del Fondo, in data 17 giugno comunicava l’entrata in vigore a partire dal 19 giugno, delle suddette modifiche all’art 13 a seguito della approvazione da parte della Commissione Europea con comunicazione C (2020) 4125 del 16 giugno 2020.
Il comunicato stampa di ABI riserva particolare attenzione alle novità riguardanti i finanziamenti garantiti al 100% e in particolare la possibilità di allungarne la durata fino 10 anni e di aumentarne l’importo erogabile fino a 30.000 euro.
Per tali tipologie di prestito ABI riferisce quanto segue:
Per le modalità di richiesta dei finanziamenti tutte le istruzioni operative di richiesta dei finanziamenti nello speciale “Finanziamenti bancari per le PMI salgono da 25 a 30.000 euro e altre novità”
ABI nel comunicato stampa del 17 giugno, sottolinea infine che anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI assume particolare importanza la nuova normativa introdotta con la conversione sull’autocertificazione, rilasciata dall'impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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