Il Decreto Liquidità è stato convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ed è in vigore dal 7 giugno 2020.
Contiene diverse misure utili a garantire la continuità aziendale, di seguito uno specchietto riassuntivo ed esemplificativo delle principali:
Misure in ambito societario per garantire la continuità delle imprese
Art 5 Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il comma 1 dell’art 5 differisce dal 1 agosto 2020 a 1 settembre 2021 l’entrata in vigore di tutte le disposizioni in tema di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, compreso il nuovo sistema di allerta.
Sul differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la relazione di accompagnamento al decreto chiarisce che scopo della proroga è proprio quello di poter dare piena attuazione alle norme del nuovo codice, volte a salvare il maggior numero possibile di imprese in crisi. In un periodo emergenziale come quello da covid 19 questo non sarebbe stato possibile se si fosse proceduto con la regolate entrata in vigore.
Art. 6 Disposizione in materia di riduzione del capitale
Il comma 1 dell’art.6 esclude, a decorrere dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, l’applicazione degli articoli 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482 bis commi 4,5,6 e 2482 ter del codice civile in materia di riduzione di capitale e conseguenti obblighi. Non opera inoltre la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 numero 4) e 2545-duodecies.
Vi è da dire che la norma ha lo scopo di evitare che le perdite di capitale causate dal Covid e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 portino alla perdita della prospettiva della continuità aziendale ( con una messa in liquidazione) per imprese anche in buona salute. Per approfondimento si legga “La copertura delle perdite di esercizio alla luce del “decreto liquidità”.
Art 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Questo articolo dispone che si potrà far riferimento per i bilanci 2019 al presupposto della continuità qualora tale presupposto fosse presente in azienda anteriormente alla data del 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione utilizzato dovrà essere specificatamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente. In pratica, sembrerebbe potersi ritenere che la valutazione delle voci, secondo il principio di cui al comma 1° dell’articolo 2423-bis (secondo il quale la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività) dovrà effettuarsi come se il tempo si fosse fermato al 23 febbraio 2020, limitando la visuale, in tema di prospettive, alla situazione antecedente detta data. Questo vale tanto per i bilanci chiusi e approvati prima del 23 febbraio 2020 quanto per quelli chiusi ma non ancora approvati.
In sede di conversione all’art 7 è stato aggiunto il comma 2 bis che concede alle società cooperative che applicano l’art. 2540 del codice civile la facoltà di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Si legga l’approfondimento “Il Decreto Liquidità diventa legge e conferma la continuità per i bilanci”
Art 8 Finanziamenti alle società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto liquidità e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci e i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
La ratio di tale misura è quella di incentivare i soci ad un primo rifinanziamento delle proprie imprese senza correre il rischio di non poter poi vedersi restituire i finanziamenti erogati, in quanto postergati al pagamento degli altri creditori.