News Pubblicata il 17/06/2020

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Lavoratori dello spettacolo: obbligo contributivo per DJ e tecnici del suono

La cassazione ribadisce l'obbligo per professionisti dello spettacolo piu" tecnologici" di iscrizione all'ex Enpals, oggi INPS. Contribuzione sulle royalties



In due recenti sentenze di Cassazione è stato riaffermato l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale riservato ai lavoratori dello spettacolo (l'ex "Enpals"  divenuta gestione INPS da qualche anno)  a  categorie di lavoratori anche non artistiche nel senso classico.  I giudici pongono l'accento sul fatto che il campo di applicazione si è modificato nel tempo con  le modalità di prestazioni artistiche e di spettacolo legate anche all'evoluzione tecnologica. Inoltre si ribadisce l' assoggettamento a contribuzione dei compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties.

Nella  recente pronuncia  della Cassazione lavoro del  12 giugno 2020, n. 11376   in cui si accoglie il ricorso di una società di produzione musicale contro l'inps (ma solo in tema di superamento del massimale) si afferma ad esempio  che  anche le prestazioni di DJ producers e di tecnici audio come la realizzazione di supporti tecnologici per la commercializzaizone di prestazioni musicali  sono da considerare  di carattere artistico anche  realizzate senza presenza di pubblico . I giudici affermano infatti che cio che conta è la destinazione  di intrattenimento della prestazione .
Una seconda pronuncia  n. 11377-2020 ,  ha ricordato che nella storia dell'Enpals  ci sono stati altri casi di ampliamento dell'obbligo contributivo alla gestione dei lavoratori dello spettacolo  a  categorie professionali tecniche,  anche se la loro prestazione non apporta nulla di creativo o artistico.

Viene citato in particolare  il decreto interministeriale  adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del  d.lgs C.P.S. n. 708 del 1947, che:

  "sulla scorta di una verifica  dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione  collettiva dei rapporti di lavoro di settore   ha dettagliato e  attualizzato la preesistente previsione contemplando, tra gli altri,  nell'ambito del raggruppamento di cui alla lettera A) : artisti lirici,cantanti di musica leggera, coristi; vocalisti; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; disc-jockey; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; adattatori cinetelevisivi o di   audiovisivi; compositori; consulenti e assistenti musicali; concertisti  e solisti; orchestrali anche di musica leggera, tecnici del montaggio  e del suono, documentaristi di audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica  del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; sound designer; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist. "

Da segnalare anche inoltre il concetto affermato dalla Corte territoriale  e confermato dai supremi giudici per cui  la  contribuzione è dovuta dalla società  che acquisisce i  diritti di utilizzazione economica di brani musicali e nella cessione  considerando retribuzione imponibile i compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties, come risultanti dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, argomentando che il D.M. 29/12/2003 ha confermato la natura di retribuzione differita di detti compensi, in attuazione dell'art. 4 comma 1 del d.p.r. n. 1420 del 1971 e dell'art. 43 della I. n. 289 del 2002.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione lavoro 11376 2020 EX ENPALS

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