Nuova tranche di pagamenti in arrivo relativa agli indennizzi riservati ai commercianti in caso di cessazione dell'attività anche per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2024; lo ha comunciato INPS con IL messaggio 2999 dell’11 settembre 2024.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Sono stati ormai praticamente recuperati gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata comunicata con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. I fondi erano infatti in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare ad essere inviate.
Resta fermo in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario per la reiezione.
Per le domande presentate dopo il 3i agosto 2024 l'istituto ribadisce che saranno fornite nuove istruzioni a seguito del previsto monitoraggio della capienza dei finanziamenti rispetto agli oneri. Nel frattempo resta bloccata la procedura di calcolo online nella procedura Nuova IVS.
L'indennizzo per cessazione attività commerciali, ricordiamo consiste in un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.
E' riservato a:
L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .
La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse f per cui l'istituto ha potuto procedere, alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.
La domanda per l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:
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