In merito alla disciplina riguardante la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 10 giugno 2020 n. 174, resa a seguito di interpello (consultabile in allegato), ha esaminato il caso di un contribuente che ha venduto l'unità immobiliare prima di pagare le spese per la ristrutturazione dell’immobile stesso.
L’Agenzia ha specificato che, la parte venditrice, che effettui il versamento per la spesa di ristrutturazione dopo il rogito notarile, perda il titolo per usufruire della detrazione, non essendo più proprietaria dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Ciò provoca due importanti conseguenze:
Si ricorda che, la disciplina relativa a questo tipo di agevolazione fiscale è contenuta nel l’Art. 16-bis del TUIR, il quale prevede che:
Con riferimento all’ultimo aspetto segnalato, l’Agenzia ha chiarito che, con la dicitura "spese sostenute”, si deve fare riferimento al criterio di cassa con la conseguenza che la detrazione si applica alle spese effettivamente "pagate" dal contribuente e rimaste a suo carico.
Sulla base di quanto detto, nel caso esaminato dall’Agenzia, il diritto alla detrazione delle spese non è neppure sorto a favore del venditore, in quanto lo stesso non ha effettivamente sostenuto e pagato le spese prima di procedere alla cessione dell’immobile e pertanto non potrà godere dell’agevolazione e tantomeno trasmetterla a parte acquirente che conseguentemente non potrà a sua volta usufruire della detrazione.
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