La conversione del Decreto Sostegni reca novità in tema di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 per le imprese dei settori alberghiero e termale.
In particolare, il nuovo articolo, introdotto con un emendamento, amplia il raggio d'azione della rivalutazione dei beni d'impresa per il settore alberghiero e termale, chiarendo l'interpretazione autentica della disciplina della rivalutazione contenuta nell’articolo 6-bis del dl 23/2020.
Secondo il testo, la norma si interpreta nel senso che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 è applicabile anche:
Si stabilisce inoltre che, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa purché le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del TUIR.
Viene infine chiarito che, nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.
Ricordiamo che la rivalutazione gratuita per alberghi e attività termali, prevista dall' l’art. 6 bis della Legge di conversione del decreto Liquidità in vigore dal 7 giugno 2020 ha lo scopo di aiutare le imprese maggiormente colpite dal Covid 19 e limitare l’effetto delle perdite che graveranno sui futuri bilanci. Con la legge di conversione del decreto liquidità si è consentita la rivalutazione dei beni gratuita.
I soggetti IRES con attività alberghiere e termali, che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nei bilanci 2020 o anche 2021, in uno o in entrambi i bilanci, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Come già previsto per le precedenti rivalutazioni i valori devono essere annotati nel relativo inventario e nella nota integrativa.
La rivalutazione dei beni è gratuita ed è riconosciuta ai fini IRES e IRAP a decorrere dallo stesso esercizio in cui è eseguita.
Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
La riserva puo’ essere affrancata in tutto o in parte con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Se i beni rivalutati vengono ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima del quarto anno successivo, ai fini della determinazione della plusvalenza il costo iniziale è quello prima della rivalutazione.
Se i soggetti destinatari della norma hanno rivalutato i beni a norma all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
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