Il detentore dell'immobile, in base a un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, che sostiene spese per installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti, puo' detrarre la spesa anche se il consenso del proprietario è formalizzato successivamente alla data di inizio lavori.
In particolare, con la Risposta all’interpello n. 140 del 22 maggio 2020 (consultabile in allegato), l’Agenzia ha analizzato l’aspetto relativo al soggetto che può usufruire del beneficio.
In sintesi, l’Agenzia ha specificato che il consenso all'esecuzione dei lavori di recupero del patrimonio da parte del proprietario di un immobile, può essere acquisito dal detentore dell’immobile stesso (in forma scritta) anche successivamente all'inizio dei lavori. In questo caso però, se il detentore dell’immobile vuole godere della detrazione delle spese sostenute, deve aver ottenuto la formalizzazione per iscritto del consenso del proprietario entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale intende fruire della detrazione stessa.
Nel caso esaminato infatti il contribuente, in qualità di detentore dell’immobile, desiderava sapere se fosse legittimato ad ottenere la detrazione ai fini dell' IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un condizionatore nonostante il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori gli fosse stato fornito per iscritto solo al termine degli stessi. Precedentemente i due soggetti avevano concordato l' intervento telefonicamente.
Si ricorda che, l’esecuzione di determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, da diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute, su di un ammontare massimo delle spese di euro 96.000 per immobile. La detrazione è ripartibile in dieci quote annuali di pari importo, come previsto dall’art. 16-bis del TUIR.
Inoltre, gli interventi agevolabili (su singole unità immobiliari e pertinenze), devono essere finalizzati al conseguimento di risparmi energetici comprendendo anche quelli effettuati senza opere edilizie propriamente dette, a condizione che vi sia idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente.
Pertanto l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti e l’eventuale adeguamento dell'impianto risultano ammessi alla detrazione.
Nel caso esaminato l’Agenzia ha chiarito che il contribuente, detentore dell’immobile (in possesso di un titolo idoneo appositamente registrato), può quindi godere dell’agevolazione, anche se il consenso scritto del proprietario è stato dato successivamente alla data di inizio dei lavori.
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