News Pubblicata il 05/06/2020

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Bonus lavoratori stagionali: riesame Inps e nuovi beneficiari

Riesame d'ufficio dell’ Inps delle istanze rifiutate per il Bonus agli stagionalie: entro il 21 giugno possibile intervenire per fornire chiarimenti



Tra le indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientrano anche quelle a favore di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con i seguenti requisiti:

L’Inps, con Messaggio n. 2263 del 1 giugno 2020, ha chiarito che, tra i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma vi sono anche:

L'INPS ha specificato che alcune tipologie di richieste sono in corso di riesame d'ufficio, senza bisogno di richiesta, si tratta di:

Nello svolgimento del riesame per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori stagionali, le strutture territoriali devono seguire l’apposita tabella “Verifiche INPS art. 29 indennità lavoratore stagionale” di cui all’Allegato 2 (consultabile in allegato).

Per la verifica dei requisiti l’Istituto ha chiarito che:

La qualifica di stagionale presa in esame, laddove dichiarata in Uniemens, corrisponde alla qualifica 3 e deve essere pari a S, T, o G.

Viene inoltre specificato che, eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede.

Da ultimo, si fa presente che, a prescindere dal riesame d’ufficio in corso da parte dell’Inps, al lavoratore e al Patronato è consentito avviare la procedura di riesame amministrativo proponendo un’istanza di riesame della domanda effettuata, affinchè l’INPS verifichi le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza alla propria categoria.

Il termine per proporre l'istanza è di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) e pertanto la scadenza è prevista il 21 giugno. Pertanto, se non si riceverà nulla a seguito del riesame d’ufficio, si consiglia di procedere con l’istanza e quindi inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro” ”oppure tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS  (ad esempio riesamebonus600.padova@inps), come indicato nel messaggio dell’INPS.


1 FILE ALLEGATO:
Messaggio 2263-2020 all- 2 bonus lavoratori stagionali

TAG: Emergenza Coronavirus- Green pass