Tra le indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientrano anche quelle a favore di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con i seguenti requisiti:
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lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
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che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
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che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
L’Inps, con Messaggio n. 2263 del 1 giugno 2020, ha chiarito che, tra i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma vi sono anche:
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assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
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assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali.
L'INPS ha specificato che alcune tipologie di richieste sono in corso di riesame d'ufficio, senza bisogno di richiesta, si tratta di:
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domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens (verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.)
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titolari di assegno ordinario di invalidità, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), che ha stabilito la compatibilità del bonus con gli assegni suddetti
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domande presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata
Nello svolgimento del riesame per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori stagionali, le strutture territoriali devono seguire l’apposita tabella “Verifiche INPS art. 29 indennità lavoratore stagionale” di cui all’Allegato 2 (consultabile in allegato).
Per la verifica dei requisiti l’Istituto ha chiarito che:
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per la condizione di stagionale l’Istituto ha preso in considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro tramite Unilav e/o Uniemens reso secondo le scadenze previste. In caso di eventuali modifiche o variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, sarà la Sede a verificare la legittimità e la correttezza di tali variazione, secondo le normali verifiche in capo alle stesse, laddove vengano modificate le comunicazioni obbligatorie o vengano poste in essere variazioni dei flussi Uniemens o proposte regolarizzazione degli stessi.
La qualifica di stagionale presa in esame, laddove dichiarata in Uniemens, corrisponde alla qualifica 3 e deve essere pari a S, T, o G.
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per la condizione che si tratti di un lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto ha preso in considerazione i codici ATECO elencati nel documento allegato e dichiarati in UNILAV e/o al momento dell’iscrizione all’INPS. I lavoratori stagionali per altre tipologie di attività potranno accedere al bonus ai sensi dell’art. 44 DL 18/20;
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per la condizione che la cessazione di un rapporto di lavoro sia stata involontaria tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, l’Istituto ha preso in considerazione i codici dichiarati in UNILAV. L’istanza è stata respinta in presenza dei codici DI (Dimissioni), DP (Dimissioni durante il periodo di prova) e AL (Altro).
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per la verifica che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, l’Istituto ha preso in considerazione sia i dati risultanti in UNILAV che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovante un rapporto attivo a tale data.
Viene inoltre specificato che, eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede.
Da ultimo, si fa presente che, a prescindere dal riesame d’ufficio in corso da parte dell’Inps, al lavoratore e al Patronato è consentito avviare la procedura di riesame amministrativo proponendo un’istanza di riesame della domanda effettuata, affinchè l’INPS verifichi le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza alla propria categoria.
Il termine per proporre l'istanza è di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) e pertanto la scadenza è prevista il 21 giugno. Pertanto, se non si riceverà nulla a seguito del riesame d’ufficio, si consiglia di procedere con l’istanza e quindi inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro” ”oppure tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS (ad esempio riesamebonus600.padova@inps), come indicato nel messaggio dell’INPS.