News Pubblicata il 04/06/2020

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Reddito di emergenza: requisiti e calcolo in dettaglio

INPS specifica i requisiti richiesti per ottenere il reddito di emergenza la cumulabilita e il calcolo dell'importo del beneficio



Con la  circolare 69 /2020 pubblicata ieri sera l'INPS interviene in extremis  per illustrare in dettaglio  requisiti di accesso al Reddito di emergenza, istituito dall’articolo 82 del decreto-legge "Rilancio" n. 34/2020. La procedura per le domande in effetti è già stata  resa disponibile dalla settimana scorsa sul sito INPS. 

Vediamo di seguito i principali punti delle istruzioni:

REQUISITI ECONOMICI

Sono relativi all’intero nucleo familiare, il quale  è  quello  individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda .

Sono valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente; NON  è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio e si calcola secondo il principio di cassa  moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne   Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso  siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza c

La circolare fornisce i seguenti esempi di calcolo delle soglie (gli importi corrispondono quindi alle somme previste come Reddito di emergenza).

Composizione nucleo

Scala di equivalenza

Importo Rem

Un adulto

1

400 euro

Due adulti

1.4

560 euro

Due adulti e un minorenne

1.6

640 euro

Due adulti e due minorenni

1.8

720 euro

Tre adulti e due minorenni

2

800 euro

Tre adulti e due  minorenni di cui un componente è disabile grave

2.1

840 euro

 

INCOMPATIBILITA'

-    lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;

-    liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;

-    lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;

-    lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;

-    lavoratori settore agricolo;

-    lavoratori dello spettacolo;

-    lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

-    lavoratori intermittenti;

-    lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

-    incaricati alle vendite a domicilio;

-    lavoratori domestici.

Inoltre non è  compatibile con:

Sono compatibili  invece con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici come ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità 

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore:  il REM non è compatibile  quindi se la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.

 Si riportano gli esempi di casi particolari :

Vedi la procedura per le domande nell' articolo "Reddito di  emergenza : si puo fare domanda"

Fonte: Inps



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