News Pubblicata il 04/06/2020

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L'Inps rivede le domande respinte: possibile recupero bonus 600 euro marzo

Mancata iscrizione gestione separata, riesame domanda entro il 21 giugno: il bonus spetta anche se ancora manca l'iscrizione



L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle richieste di indennità istituite per l’emergenza COVID-19 pari a 600 euro per marzo e aprile (dal Decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio) a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa titolari di partita Iva attive al 23 febbraio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati.

 In particolare, nel caso in cui le domande siano state rifiutate, ad esempio per mancanza del requisito di iscrizione alla gestione separata, è possibile effettuare un’istanza di riesame entro la data del 21 giugno, dimostrando l'apertura della partita Iva. La mancata iscrizione in questi casi è causato dal mancato rispetto dei 30 giorni dall'inizio attività e puo' essere regolarizzata.

Si fa presente che l’Inps, nell' allegato 1 al messaggio 2263 del 1 giugno 2020 (consultabile in allegato), ha ricordato i requisiti richiesti per godere del Bonus e ha specificato in quali casi è possibile chiedere il riesame della domanda che sia stata negata.

Con riferimento all’ indennità a liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si riportano i chiarimenti dell'inps con riferimento alle due categorie di  beneficiari.

Liberi professionisti (compresi gli associati a studi professionali o i soci di società semplici):

L’Inps ha esaminato due ipotesi in cui la domanda sia stata rigettata e fornito i chiarimenti per effettuare l’istanza di riesame, come di seguito riportiamo:

  1. se la domanda è stata rigettata per mancata individuazione della P. IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 in quanto il professionista (componente di uno studio associato) ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. In questo caso è possibile chiedere il  riesame della domanda respinta, fornendo gli estremi della partita iva attiva alla predetta data;

  2. se il rigetto della domanda è derivato dalla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata è necessario verificare:

Qualora la verifica degli ultimi due aspetti segnalati risulti positiva, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale.

Se l’attività ha avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020.

Si ricorda inoltre che l’accoglimento dell’istanza di riesame è comunque  subordinato alla verifica dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020.

Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:

Da ultimo, ai fini del riesame si ricorda che:


2 FILE ALLEGATI:
Messaggio INPS 2263-2020 Istruzioni gestione separata Messaggio 2263 inps del 1 giugno

TAG: Emergenza Coronavirus- Green pass Agevolazioni Covid-19