L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 1° giugno 2020 n. 13, fa il punto su termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica, obbligo introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita).
Ricordiamo che tutti i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, ovvero un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi di tali portali.
Per ciascun fornitore i dati da inviare sono i seguenti:
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, si distingue tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.
I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 13 del Decreto Crescita sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta.
A titolo di esempio, sono generalmente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina coloro che accedono al regime forfetario, di cui alla legge del 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, in particolare, questi ultimi, pur rientrando nella nozione di soggetto passivo IVA, non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, in linea generale i soggetti che rientrano in tale regime non sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati, salvo nelle ipotesi in cui effettuino acquisti in reverse charge e risultino per questo debitori di imposta.
Al contrario, rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione
Invece, per soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato si intendono sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni. Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 comma 1, del Decreto Crescita è necessaria l’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-terdel d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Mentre per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale.
Come precisato in un nostro precedente articolo, ricordiamo che il 31 ottobre 2019, i gestori di piattaforme digitali hanno effettuato l'invio della prima comunicazione:
e le successive date da ricordare sono:
Tipologia dei beni ceduti
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Periodo di riferimento delle vendite
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Scadenza Comunicazione
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Qualsiasi bene
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dal 01.05.2019 al 30.09.2019
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31.10.2019
prima comunicazione |
Telefoni cellulari / console da gioco / tablet PC e laptop
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dal 13.02.2019 al 30.04.2019
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31.10.2019
prima comunicazione |
Qualsiasi bene
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4° trimestre 2019
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31.01.2020
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1° trimestre 2020
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30.04.2020
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2° trimestre 2020
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31.07.2020
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3° trimestre 2020
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02.11.2020
(il 31.10 è un sabato) |
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4° trimestre 2020
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01.02.2021
(il 31.01 è una domenica) |
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