Dopo il decreto Interministeriale e la circolare dell'INPS ecco pubblicate anche due circolari del Ministero dell'interno (allegate in fondo all'articolo) in tema di regolarizzazione di lavoro sommerso e nuovi contratti di lavoro per gli stranieri in agricoltura oppure come colf o badanti .
La norma è contenuta nel decreto Rilancio n.34 2020 art.103.
Il ministero dell'interno si occupa in particolare delle regolarizzazioni dei cittadini extracomunitari che avviene con complesse procedure che coinvolgono Sportello dell'immigrazione, Questure e Ispettorato del lavoro per il controllo dei requisiti (sia dei datori di lavoro che dei lavoratori), Uffici postali presso i quali i lavoratori inoltrano le domande di permesso temporaneo in attesa del contratto di lavoro e della conversione. Un puzzle che si spera procederà in tempi accettabili.
Una diversa procedura tramite INPS interessa invece la regolarizzazione amministrativa di rapporti di lavoro non in regola, con cittadini italiani o comunitari.
(vedi qui "Regolarizzazione rapporti di lavoro dal 1 giugno, decreto e circolare.
La scadenza era fissata inizialmente al 15 luglio ma è stata prorogata al 15 agosto con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2020 e poi assorbito dalla conversione del decreto Rilancio l 77 2020.
Tornando agli stranieri, vediamo i due percorsi possibili e i vari step operativi:
DOMANDE DATORI DI LAVORO che vogliono regolarizzare un lavoratore ( i datori di lavoro potranno avvalersi anche delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che offrano i servizi in forma gratuita):
- Prima della presentazione della domanda in caso di emersione di rapporti in corso, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
- Tra il 1 giugno e il 15 agosto 2020 devono inoltrare la domanda sull’applicativo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ , utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul sito web del ministero.
Ricordiamo i requisiti dei datori: devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo e devono autocertificare :
- per assunzioni nei settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.
- per assuzioni nei settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, reddito non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti .
I cittadini stranieri da assumere devono essere stati fotosegnalati prima dell’8 marzo 2020, oppure devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, avere la documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici o privati per dimostrare di avere lavorato nei settori previsti (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
- Successivamente all’invio della domanda viene generata la ricevuta da consegnare in copia al lavoratore.
- Dopo la verifica da parte dello Sportello dell'immigrazione, Questure e Ispettorato del lavoro a partire dal 8 giugno 2020 si procedera alle convocazioni di datori di lavoro e lavoratori interessati per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
DOMANDE DI PERMESSO DI SOGGIORNO AL QUESTORE TRAMITE UFFICI POSTALI: Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, nei quali trovare lavoro
- Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
- Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo già predisposto di richiesta compilato e sottoscritto . Il costo del servizio è fissato a 30€. In considerazione dell’ emergenza sanitaria fino al 10 giugno gli accessi agli uffici postali “sportello amico” saranno contingentati seguendo una ripartizione alfabetica per cognome.
- Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero viene rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
- Lo straniero verrà quindi convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.
Viene fornita anche una presentazione in schede riepilogative .