L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:
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"3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
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“3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
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“3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
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“3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
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“3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
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“3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
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“3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
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“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
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“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.
Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:
“3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.
La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:
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“350E” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
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“351E” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
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“353E” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
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“355E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
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“357E” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
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“358E” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
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“359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
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“360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.
La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”
con le seguenti istruzioni operative:
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nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
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barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
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barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
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barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
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nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
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nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
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indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.
Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”
Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
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