Il recente decreto Rilancio ha istituito la possibilità di dichiarare i rapporti di lavoro irregolari da parte dei datori di lavoro e di richiedere permessi di soggiorno temporanei per lavoratori extracomunitari con permesso scaduto dopo il 31 ottobre 2019 . La norma regolata dall'art. 103 , riguarda i settori dell'agricoltura, pesca, lavoro domestico e assistenza alle persone . (cfr. per i dettagli l'articolo "Regolarizzazione rapporti di lavoro...")
Per accedere alle procedure è richiesto il pagamento di contributi forfettari per i quali l'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, i codici tributo per il versamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Si tratta in particolare dei seguenti codici:
Riguardo alle istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, la risoluzione precisa che:
- nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”)
- nella sezione “erario ed altro” vanno indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “Redt”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, i codici tributo “Redt” o “Rect”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “Redt”), ovvero di 130 euro (per il codice “Rect”).
In merito è intervenuto nuovamente l'INPS con il messaggio 2323 del 4 giugno 2020 con precisazioni sul requisito necessario di un reddito minimo per le assunzioni di lavoratori per lavoro domestico o assistenza alla persona:
In particolare, il reddito del datore di lavoro che fa domanda :
Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Vengono forniti i seguenti esempi :
1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.
Questo requisito non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, se la richeista di emersione del rapporto di lavoro riguarda l'unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
L'inps ricorda che il decreto ha previsto il pagamento del contributo forfettario di 500 euro, come descritto sopra , prima della domanda . Inoltre è previsto un contributo ulteriore relativo agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali, ancora non definito per il quale si attende un decreto interministeriale che non è ancora stato emanato .
Per le domande presentate prima dell'emanazione, dunque, il datore di lavoro deve :
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