Il Decreto Rilancio con l’art. 136 rubricato “Incentivi per gli investimenti nell’economia reale” introduce importanti novità per incentivare gli investimenti nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese con i piani di risparmio a lungo termine, i “PIR”.
L’articolo in oggetto modifica radicalmente la disciplina dei PIR, preesistente, introducendo le seguenti novità:
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con il comma 1 permette una maggiore concentrazione dell’esposizione verso un medesimo emittente. In particolare, dal 1° gennaio 2020 i PIR che rispondono ad una specifica configurazione del portafoglio delle attività permetteranno una quota totale di strumenti finanziari in capo ad uno stesso emittente pari al 20% del totale (prima 10%)
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la lett a) del comma 2 amplia i limiti delle somme destinate annualmente ai PIR portandole da 30.000 euro a 150.000 euro, fino ad un massimo complessivo elevato a 1.500.000 euro (da 150.000)
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la lett b) del comma 2 sancisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR costituito fino al 31 dicembre 2019 e di un solo PIR costituito a partire dal 1° gennaio 2020.
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tra gli investimenti ammissibili, oltre agli investimenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al capitale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione di crediti delle imprese.
I PIR sono essenzialmente dei contenitori di investimenti, fiscalmente incentivati, rivolti esclusivamente alle persone fisiche (al di fuori dell’attività commerciale) residenti in Italia.
Offrono i seguenti vantaggi fiscali:
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esenzione totale delle imposte sugli utili
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esenzione totale delle imposte su capital gain
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esenzione totale dall'imposta di successione
Ricordiamo che i PIR “ordinari”, sono stati introdotti come novità con la Legge Finanziaria 2017 con le seguenti caratteristiche:
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una destinazione di somme o valori per un importo massimo annuale di Euro 30.000, per persona fisica con un limite d'investimento massimo di Euro 150.000. Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, è obbligatorio detenere per almeno 5 anni ciascun investimento.
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la presenza di alcuni vincoli e in particolare l’obbligo di riservare una quota del 70% in obbligazioni e azioni di società quotate e non quotate emesse da imprese residenti in Italia, negli stati membri UE e dello spazio economico europeo ma con attività stabile in Italia. Il 30 % del suddetto 70% deve essere investito in strumenti finanziari non inclusi nell’indice FTSE MIB. Esiste un limite massimo di concentrazione del 10% per ogni singolo emittente di strumenti finanziari. (limite elevato dal Decreto Rilancio)
Con il Decreto Rilancio viene quindi regolata una categoria di “nuovi” PIR e l’innalzamento del limite di investimento avrà l’effetto di rendere appetibile la creazione di PIR “personalizzati” ad esempio mediante mandato fiduciario.