Pubblicata sabato dall'INPS la circolare n. 61 del 23.5.2020 (cfr. sotto) con le istruzioni sulla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, come previste dal Decreto Cura Italia convertito in legge. In particolare, il comma 1 dell’articolo 22 ha disposto che le Regioni e le Province autonome, per i datori di lavoro privati di tutti i settori compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a partire dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020.
In sede di conversione, la legge n. 27 del 2020, ha assegnato i compiti di verifica dei requisiti ai Fondi di solidarietà locali, fatto salvo quanto stabilito con riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate. Inoltre si è previsto che ai finanziamenti già assegnati ai Fondi bilaterali di Trento e Bolzano si aggiungano le risorse assegnate ma attualmente non utilizzate per misure politica attiva del lavoro , previste dal dlgs 148 2015 medesimo articolo. Sono i rispettivi Fondi di solidarietà quinidi che autorizzano le relative prestazioni.
In entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati sottoscritti accordi quadro con le parti sociali comparativamente più rappresentative. I criteri di accesso alle misure in deroga concordati prevedono che il trattamento di CIGD, sia concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate nelle Province di Trento e di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti agli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità . Sono esclusi i datori di lavoro domestici
La prestazione autorizzata dal Fondo può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative,( periodo attualmente prolungato di ulteriori 9 settimane dal Decreto Rilancio n. 34 del 19.5.2020) nelle aziende che sospendono o riducono le attivita per rgioni connesse all'emergenza, per i lavoratori che risultino assunti alla data del 17 marzo 2020 .
Sono interessati i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, ai lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 97 del 1994, nonché ai soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Si ricorda che i datori di lavoro che hanno diritto ad accedere alle misure ordinarie dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere al trattamento in deroga.
Sono altresì ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad esempio, aziende del commercio e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti) esclusivamente nel caso in cui la domanda venga presentata in meno di cinque Regioni o Province autonome, altrimenti la prestazione è concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede che non si applichino :
Sarà possibile il ricorso alla CIGD anche per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. Si precisa che il trattamento di CIGD, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Possono accedere al trattamento anche i lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa.
Si ricorda che non è condizione per l’accesso alla prestazione la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie,(v.messaggio INPS n. 3777/2019)
In tema di accordo sindacale i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo , mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono inoltre esonerati dall’accordo i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
GESTIONE DOMANDE E PAGAMENTO
I datori di lavoro devono trasmettere domanda in via telematica all’Istituto, al massimo, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
i datori di lavoro interessati dovranno accedere al sito dell’Istituto, tramite PIN dell’azienda o del consulente, e utilizzare il servizio “Cig e Fondi di solidarietà” > “Invio domande di assegno ordinario e formazione”.(v. messaggio n. 1658 del 17 aprile 2020)
Secondo quanto previsto dall’accordo quadro relativo alla Provincia autonoma di Bolzano, è sufficiente che l’istanza per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla Direzione provinciale INPS di Bolzano venga, inoltrata anche alle OO.SS. territoriali corredata dall’elenco dei lavoratori interessati.
L’accordo quadro della Provincia autonoma di Trento prevede che alla domanda debba essere allegato un modulo nel quale il datore di lavoro aderisce alla disciplina dell’accordo, dichiara l’entità e la durata della sospensione e il numero di lavoratori interessati , da inviare preventivamente anche alle organizzazioni sindacali (per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) o al massimo entro i due giorni successivi alla sospensione (per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti).
Da ultimo, si rammenta che è obbligatorio allegare il file “csv”, compilato con tutti i dati dei lavoratori addetti all’unità produttiva, scaricabile in area “download” della procedura di invio domande; il datore di lavoro dovrà, inoltre, dare atto che l’unità produttiva e i lavoratori interessati alla prestazione non possono beneficiare di ammortizzatori sociali ordinari.
Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità quindi i datori di lavoro, al termine dell’implementazione della procedura di invio delle domande, non saranno obbligati ad allegare la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Il datore di lavoro deve fornire esclusivamente le dichiarazioni relative all’esperimento degli adempimenti sindacali alle relazioni sindacali, ove previsti, come stabilito negli accordi quadro fra le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le parti sociali.
Le domande di accesso alla prestazionedevono essere presentate esclusivamente ai Fondi di solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che effettueranno l’istruttoria.
La delibera di concessione dell’intervento da parte del Comitato viene trasmessa automaticamente alla piattaforma “Sistema Unico” ai fini del rilascio della conforme autorizzazione da parte delle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano, quale presupposto per la corresponsione del pagamento.La delibera e la relativa autorizzazione verranno comunicate all’azienda ed inserite nel fascicolo del contribuente.
E' prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, per cui il datore di lavoro , dopo aver ricevuto l'autorizzazione, è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa . Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Si riportano di seguito i costi medi orari della prestazione di integrazione salariale, per l’anno 2020, comprensivi di contribuzione figurativa e ANF, differenziati per qualifica professionale del lavoratore, per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Provincia autonoma di Trento, che verranno utilizzati per la stima della prestazione.
Ai beneficiari dei trattamenti sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli ANF.
BOLZANO - Costo medio ORARIO CIGD (importi in euro) |
|
Tipologia di lavoratore |
Totale |
Apprendisti |
8,30 |
Operai |
8,40 |
Impiegati |
10,20 |
Quadri |
15,80 |
TRENTO - Costo medio ORARIO CIGD (importi in euro) |
|
Tipologia di lavoratore |
Totale |
Apprendisti |
7,90 |
Operai |
8,10 |
Impiegati |
9,50 |
Quadri |
13,70 |
Con i decreti interministeriali del 24 marzo 2020 e n. 5 del 24 aprile 2020 sono state assegnate alle Province autonome di Bolzano e di Trento le seguenti risorse complessive:
P.A. Bolzano € 29.700.000
P.A. Trento € 18.150.000
CON il Messaggio n. 2208 INPS ha precisato che nella tabella riepilogativa degli importi stanziati per il finanziamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartito con il D.I. del 24 marzo 2020, di cui al paragrafo 3 della circolare in oggetto, per la Provincia autonoma di Trento l’importo è di € 8.535.120,00 anzichè € 8.353.120,00.