News Pubblicata il 21/05/2020

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Con il Decreto Rilancio nuova indennità mobilità in deroga

Ulteriore forma di sostegno ai lavoratori senza integrazione salariale previsto all'art. 87 del decreto Rilancio n. 34-2020.



Il Decreto Rilancio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio ed entrato  in vigore dallo stesso giorno  istituisce una nuova forma di sostegno economico ai lavoratori  senza cassa integrazione e senza indennità di disoccupazione Naspi, anche se va ricordato che purtroppo  i trattamenti di cassa integrazione  in deroga istituiti due mesi fa dal decreto Cura Italia per la gran parte  (alcuni parlano di 80% dei casi ) non  sono ancora stati ricevuti dagli interessati .

In ogni caso l'art. 87  del nuovo decreto Rilancio interviene su uno dei decreti legislativi del Jobs act (n. 148-2015)   prevedendo per i lavoratori  che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno  attualmente diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, l'erogazione di     un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, che sarà erogata  nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga.

A tale indennità non sì applicano le disposizioni  vigenti in materia ( legge 28 giugno 2012, n.92) che prevedono il versamento da parte delle aziende del contributo aggiuntivo pari allo 0, 30% e del ticket licenziamento e alcuni requisiti  occupazionali precedenti e di anzianità da parte dei lavoratori .

L'onere economico è attribuito e ricompreso nelle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano  non previamente utilizzate.  Le regioni e le province autonome potranno concedere tali indennità  esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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