Il comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 2021 contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019).
Il comma 816 dell'art. 1 della legge ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” in sostituzione di:
Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La lettera a) del comma 1 suddetto recita che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento.
Il beneficio fiscale riguarda:
La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
Ricordiamo che l'art. 9-ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
L'esonero si applicava alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:
Tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall'art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto.
Il comma 3, stabiliva che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).
Il comma 4, stabiliva che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Infine, il comma 5 proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:
purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).
Ricordiamo nello specifico cosa sono la TOSAP e il COSAP.
La TOSAP o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi. (Il suo presupposto impositivo è disciplinato dall’art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)
Il COSAP è un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.
L'art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l'abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999.
Va evidenziato che mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Inoltre, mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, (essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993) il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) è disciplinato da regolamento comunale con il quale l’ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.
Secondo l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 la TOSAP e IL COSAP sono alternative ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.
Attenzione va prestata al fatto che la Legge Finanziaria e di Bilancio 2020 ha previsto una novità in merito a questi due emolumenti accorpando, con l’art 1 commi 837/847, la TOSAP e il COSAP nel Canone Unico per il Commercio su aree Pubbliche che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
Per ulteriore approfondimento si legga TOSAP e COSAP presto sostituite dal Canone Unico di occupazione aree pubbliche
Per il dettaglio si legga lo speciale intitolato “TOSAP e COSAP presto sostituite dal Canone Unico di occupazione aree pubbliche”.
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