News Pubblicata il 19/05/2020

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Premi INAIL: istruzioni sulla sospensione

Nella Circolare INAIL 21 2020 in extremis le istruzioni sulla sospensione dei premi assicurativi :necessaria la comunicazione via PEC



INAIL ha pubblicato solo ieri  sera la circolare n. 21 2020, di istruzioni  sulla sospensione dei premi assicurativi per l'emergenza Covid-19 .

La principale novità è l'obbligo di comunicazione all'Istituto delle aziende che hanno effettuato la sospensione, citando la norma applicata e con autocertificazione di avere i requisiti per fruire dell'agevolazione , da inviare via PEC, in attesa di una specfifica applicazione per l'invio online che è ancora in preparazione (!)

Il documento è giunto nella stessa data della scadenza della seconda rata dell'autoliquidazione, prevista ordinariamente per  il  16 maggio, ma slittata a ieri per la scadenza di sabato. 

L'istituto si riserva ulteriori istruzioni  che potrebbero derivare dalle nuove disposizioni attese con il Decreto Rilancio, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale   ma nel frattempo ricorda  le prossime scadenze , a seguito delle diverse sospensioni stabilite dai decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23 del 2020 :

"Per i versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020, sono confermate tutte le categorie di soggetti già previsti, alle quali si aggiungono anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, la ripresa dei versamenti è prevista in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, la ripresa dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, invece, deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020,(Zone Rosse) resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, è dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020.

Ad integrazione della circolare 11/2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, la ripresa dei pagamenti deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le imprese del settore florovivaistico, la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria è dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, e la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

I soggetti in possesso dei requisiti beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensilo.

La circolare fornisce le modalità di presentazione delle richieste di rateazione per debiti scaduti e per debiti correnti. 
 

Fonte: Inail


1 FILE ALLEGATO:
Circolare INAIL 21 2020

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