In una nota l' Ispettorato nazionale del lavoro afferma che non si puo negare la cassa integrazione per covid 19 al dipendente che risulti assunto dall'azienda per obbligo di regolarizzazione a seguito di una visita ispettiva , purché nei termini previsti dai decreti legge in materia /D. Cura Italia e DL Liquidità (personale alle dipendenze dell'azienda alla data del 17 marzo )
Aveva chiesto chiarimenti l'Ispettorato territoriale di Caserta, sulla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale CIGO COVID19 disciplinata dall’articolo 19, D.L. n. 18/2020 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.
Dalle norme citate si prevede che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale è condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo, (in precedenza 23 febbraio secondo il Decreto Cura Italia ) termine che tra l'altro potrebbe essere modificato per effetto del DL Rilancio, attualmente in corso di pubblicazione in GU .
In ragione di ciò , afferma l'ispettorato, "non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell’azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020.
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