Scade oggi 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione reddituale annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.
Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:
Tipo di Contributo | Descrizione | Importo Minimo | Reddito Massimo | Percentuale |
---|---|---|---|---|
Contributo Soggettivo | sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da INARCASSA. | €2.695 | €142.650 | 14,5% |
Contributo Facoltativo | Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. | €245 | €142.650 | 1% - 8,5% |
Contributo Integrativo | obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. | €815 | €185.900 (volume d'affari) | 4% |
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti
E' stato pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO
CONTRIBUZIONE
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
I versamenti possono essere effettuati:
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: