News Pubblicata il 30/05/2024

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Contributi INARCASSA 2024: richiesta di deroga entro il 31/5

di Redazione Fisco e Tasse

Contributi previdenziali Cassa Nazionale ingegneri e architetti: tabella minimi massimali; scadenze, codici causale - Deroga dal versamento dei minimi



Si avvicin il termine per la richiesta di deroga dal versamento dei contributi minimi soggettivi,  fissato per il 31 maggio 2024.

Di seguito i dettagli per la richiesta e la guida completa ai contributi dovuti 

INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:


Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

Tipo di ContributoDescrizioneImporto MinimoReddito MassimoPercentuale
Contributo Soggettivosul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

INARCASSA.

€2.695€142.65014,5%
Contributo FacoltativoAliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024.€245€142.6501% - 8,5%
Contributo Integrativoobbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari.€815€185.900 (volume d'affari)4%



INARCASSA novità 2023 - Regolamento 2024

Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

Contributi INARCASSA:  scadenze

CONTRIBUZIONE

 I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

  1. In due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure
  2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

I versamenti possono essere effettuati:

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

COMUNICAZIONE REDDITUALE

La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Codici  F24 contributi INARCASSA

Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

"E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

"E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”;

"E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”;

"E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”;

“E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

“E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”;

"E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”;

“E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”;

“E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”;

“E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”;

“E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.

Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

Deroga versamento contributi minimi  

Si ricorda che il Regolamento Generale Previdenza all'art.4 comma  3 prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto 

 o di ricongiunzione 

Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

 REQUISITI per la deroga 

La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine sempre tramite l'applicativo.

Fonte: INARCASSA


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione n 22/e del 12 maggio 2020

TAG: La rubrica del lavoro Lavoro Autonomo Contributi Previdenziali