Il decreto Liquidità D.L. 8 aprile 2020, n. 23 in corso di conversione è intervenuto in ambito concorsuale, con modifiche destinate ad avere un impatto considerevole sulle procedure concorsuali in essere e su quelle avviate dal 9 aprile 2020 data di entrata in vigore del decreto stesso.
Le modifiche intervenute con il decreto di Liquidità sono da integrare con quelle introdotte dal decreto Cura Italia D.L. 17/3/2020 n.18 che è intervenuto in modifica della disciplina dei termini processuali applicabili alle procedure concorsuali.
Ma vediamo in maniera sintetica le modifiche intervenute con il decreto liquidità:
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Viene previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa al 1 settembre 2021, spostandolo di fatto di un anno (art.5 D.L. 23/2020). La pandemia in atto avrà ripercussioni economiche e finanziarie purtroppo per tempi ancora non prevedibili, ma che non saranno brevi, e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno rinviare l’entrata in vigore del Codice della Crisi. E’ chiaro infatti che il sistema di allerta su cui si basava la riforma era nato in uno scenario completamente diverso di quello che si è venuto a creare con l’emergenza in atto, e il legislatore ha preferito affrontare l’immediato con una normativa ben consolidata, per non aggiungere ulteriori incertezze.
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Viene stabilita una proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
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Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.
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Viene stabilito che siano dichiarati improcedibili tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento ovvero alla dichiarazione dello stato di insolvenza presentati – anche in proprio – tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. (art. 10 D.L. 23/2020). Anche questa norma e volta ad evitare la presentazione di istanze di fallimento in un periodo drammatico per l’economia, ed evitare il pericolo di disperdere il patrimonio produttivo senza nessun vantaggio per i creditori.
La parte finale dell’art. 10 è dedicata al computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie e per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cessato, stabilendo che a tali fini non debba essere computato il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
Per completezza richiamiamo anche la sospensione dei termini processuali prevista prima dal decreto Cura Italia per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto liquidità, che ha avuto una immediata applicazione anche sulle procedure concorsuali pendenti alla data del 9 marzo.