Nella circolare n 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha risposto a quesiti dei contribuenti in merito alla eventuale sospensione degli adempimenti sui misuratori fiscali e in particolare:
- gli adempimenti a carico dei Laboratori e dei Produttori abilitati alle verificazione periodiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2005, relativo:
da effettuarsi normalmente entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare SONO SOSPESI fino al 30 giugno (ai sensi ai sensi dell’art 62 comma 1) e ai sensi del comma 6 dell’art 62 del Legge Cura Italia potranno essere adempiuti senza l’applicazione di sanzioni né interessi entro tale data.
-gli adempimenti a carico di esercenti, laboratori e tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT da effettuarsi entro i termini della loro scadenza periodica SONO SOSPESI qualora le loro scadenze si collochino nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art 62 comma 1 e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (cfr. il comma 6 dell’articolo 62).
-gli adempimenti relativi ai controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici da effettuarsi da parte degli Uffici del Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, verso una azienda produttrice di tali apparecchi, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell’emergenza COVID-19, in proprio dall’azienda produttrice stessa che dovrà autocertificare l’esito del controllo e provvedere al suo invio tramite PEC (autocertificazione firmata dal legale rappresentante) alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.
- gli adempimenti di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche a carico dei soggetti interessati da effettuarsi nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 SONO SOSPESI ai sensi dell’art 103 del DL n. 18 (se pendenti al 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data ed entro il 15 maggio come da proroga del DL n23/2020) e ai sensi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo in combinato visto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [….]” e dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.
È da ritenersi che la sospensione dei termini valga tanto per gli adempimenti amministrativi di rinnovo (da presentarsi entro i 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza) quanto per la validità dei certificati in corso che se scaduti resteranno validi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.