Con risposta fornita dalla'Agenzia delle Entrate con Circolare n 11 del 6 maggio 2020 tali intermediari finanziari si avvarranno della sospensione termini prevista dall’art. 62 del Decreto cura Italia per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo è rimandata al 30 giugno senza l’applicazione di sanzioni né interessi.
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli operatori suddetti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando l’apposito modello approvato con Provvedimento del 23 novembre 2017 n. 270335.
La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
Il modello di cui sopra si compone di tre quadri:
Per questo anno 2020 la data di scadenza del pagamento dell’acconto e del saldo era il 30 aprile da effettuarsi con la seguente modalità:
Attenzione va prestata al fatto che secondo quanto riportato sul sito dell’agenzia l'acconto (da versare con codice 1545) è dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva da pagare sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente e va corrisposto in due rate:
Ricordando che il modello per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzato anche per la liquidazione dell’imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento della dichiarazione e per la determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo, la circolare 11 fornisce chiarimenti in merito al fatto che ai sensi del comma 6 dell’articolo 62 Legge Cura Italia gli adempimenti relativi all’imposta sui finanziamenti possono essere prorogati a data entro il 30 giungo 2020
A completamento di quanto detto la circolare chiarisce che tale sospensione possa valere anche per gli intermediari esteri che abbiano in Italia un rappresentante legale che si occuperà degli adempimenti in oggetto.
Al riguardo si ritiene che la dichiarazione di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, rientri tra gli adempimenti che
possono essere effettuati entro il 30 giugno, anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, in quanto è tale ultimo soggetto che si occupa dell’adempimento per conto del soggetto estero.