News Pubblicata il 08/05/2020

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Pensione e contributi agricoli: indicazioni INPS

Riepilogo dei criteri di calcolo delle pensioni con contributi in diverse gestioni tra cui quella agricola Messaggio INPS 1867 del 5 maggio 2020



L'Inps, con il messaggio  n. 1867  pubblicato il 5 maggio 2020 fornisce un riepilogo dei criteri di calcolo delle pensioni in presenza di contributi accreditati in diverse gestioni  tra cui quella per dipendenti da imprese agricole, ancora soggetti a normative datate ma sempre applicabili .

Vengono illustrati vari casi ma va  tenuto presente come principio generale che l'assicurazione obbligatoria AGO è una forma pensionistica unitaria  anche se composta da diverse gestioni .
1.  In primo luogo l'istituto chiarisce che in presenza di :

è fattibile l'applicazione del cumulo ex lege 228/2012 o la totalizzazione . In particolare i periodi accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come versati in una unica gestione .   Nel caso sia presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo  della gestione autonoma di ultima iscrizione. Infine va tenuto conto che i contributi agricoli  per  periodi anteriori al 1° gennaio 1984,  inferiori a  270 giornate per anno, non  sono soggetti a rivalutazione 

3.  In un secondo caso con presenza di : 

cumulo e totalizzazione non sono applicabili  e la pensione (di vecchiaia o anticipata)  sarà erogata dalla gestione autonoma di ultima iscrizione , calcolata   sommando i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni Ago,

3. Infine per  situazioni con :

sono  applicabili il cumulo ex lege 228/2012 e la totalizzazione. In questo caso INPS precisa che  che il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà  gli stessi  criteri  dell'anzianità utilizzati per i trattamenti a carico del FPLD dell'AGO.

Fonte: Inps



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