Come oramai tutti sanno, per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il Decreto Legge 34/2020 cd."Rilancio", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio, ha riconfermato diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sia autonomi che dipendenti , includendo anche nuove categorie.
Oltre a ciò, il Decreto ha previsto anche due novità riguardo la possibilita di richiedere tali indennità :
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si specifica all'art 75 che tutti i bonus INPS concessi a marzo dal Decreto Cura Italia sono cumulabili con l'assegno di invalidità (ma non con altri tipi di pensione)
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si introduce una scadenza per la richiesta della mensilità di marzo 2020, fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020)
L'inps ha ricordato ieri in un comunicato sul proprio sito che :
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I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che hanno avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potranno ricevere il pagamento dell’indennità di marzo.
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coloro che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 tramite l’apposito servizio.
Ricordiamo di seguito le principali previsioni sugli importi e i beneficiari dei bonus COVID , a seguito del decreto Rilancio :
Bonus aprile
Viene confermata, anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo a favore di:
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liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
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lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
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lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
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lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
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lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.
ATTENZIONE ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%
Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di
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liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
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siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
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non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
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abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS.
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lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
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iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
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non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
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che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto 34 2020.
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lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione che:
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hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020:
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Non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Infine il bonus da 600 euro è stato esteso a categorie di lavoratori non incluse nel "Cura Italia". L'indennità viene infatti concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad ulteriori beneficiari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell’emergenza :
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lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo
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lavoratori intermittenti
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lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata
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incaricati di vendite porta a porta iscritti alla Gestione separata.
(cfr. anche "Bonus 600 euro per nuove categorie di lavoratori: novità del decreto Rilancio")