News Pubblicata il 06/05/2020

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INAIL integra le istruzioni per la ripresa degli adempimenti

Parziale modifica delle scadenze per la ripresa delle comunicazioni e versamenti all'INAIL entro maggio 2020 dopo la sospensione per emergenza COVID 19.



Inail  informa di una  integrazione e parziale rettifica delle  istruzioni già emanate, in merito agli  adempimenti sospesi a seguito  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’applicazione della sospensione prevista dal decreto Cura Italia n. 18. 

Vengono fornite le date, leggermente modificate, della disponibilità dei servizi online per effettuare gli adempimenti al termine del periodo di sospensione:

Riguardo la ripresa degli adempimenti sospesi si fa presente che la legge di conversione del decreto 18 ha  abrogato il  precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati . Inoltre all’articolo 61, comma 2, sono stati inseriti anche i seguenti datori di lavoro: 

Disponibilità servizi ALPI ONLINE e RIDUZIONE TASSI

Disposizione normativa

 Destinatari

Dal

Al

Art. 5 DL 9/2020

 Soggetti operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dall’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020

4 maggio 2020

20 maggio 2020

Art. 61, comma 2 DL 18/2020 convertito nella legge 27/2020

Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19 indicati alle lettere da a) a t) (incluse imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator ora previsti alla lettera a) ed escluse federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche)

4 maggio 2020

20 maggio 2020

Art. 61, comma 5 DL 18/2020 convertito nella legge 27/2020

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

3  giugno 2020

19 giugno 2020

 Inoltre a seguito del  decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) è stata prevista  la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione  obbligatoria indipendentemente dal fatto che il loro accertamento  derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

La sospensione spetta per i versamenti  in scadenza tra l’8  marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta  2019.
I versamenti sospesi vanno  effettuati, senza applicazione di  sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante  rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese  di maggio 2020. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi   l’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia  delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione , per il riscontro. 
In attesa del servizio online di comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione ai sensi  dell’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge  27/2020, tramite PEC alla Sede competente.

Fonte: Inail


1 FILE ALLEGATO:
INAIL istr operativa 30.04.2020

TAG: La rubrica del lavoro Inail Emergenza Coronavirus- Green pass