Inail informa di una integrazione e parziale rettifica delle istruzioni già emanate, in merito agli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’applicazione della sospensione prevista dal decreto Cura Italia n. 18.
Vengono fornite le date, leggermente modificate, della disponibilità dei servizi online per effettuare gli adempimenti al termine del periodo di sospensione:
Riguardo la ripresa degli adempimenti sospesi si fa presente che la legge di conversione del decreto 18 ha abrogato il precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati . Inoltre all’articolo 61, comma 2, sono stati inseriti anche i seguenti datori di lavoro:
Disponibilità servizi ALPI ONLINE e RIDUZIONE TASSI |
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Disposizione normativa |
Destinatari |
Dal |
Al |
Art. 5 DL 9/2020 |
Soggetti operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dall’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 |
4 maggio 2020 |
20 maggio 2020 |
Art. 61, comma 2 DL 18/2020 convertito nella legge 27/2020 |
Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19 indicati alle lettere da a) a t) (incluse imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator ora previsti alla lettera a) ed escluse federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) |
4 maggio 2020 |
20 maggio 2020 |
Art. 61, comma 5 DL 18/2020 convertito nella legge 27/2020 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
3 giugno 2020 |
19 giugno 2020 |
Inoltre a seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) è stata prevista la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.
La sospensione spetta per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi l’Inps e l’Inail comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione , per il riscontro.
In attesa del servizio online di comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, tramite PEC alla Sede competente.
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