Con comunicato stampa del 30 aprile 2020 il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, con la conversione del Decreto Cura Italia in legge n 27 del 24 aprile 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 110 del 29 aprile 2020 Serie Generale, è stata ampliata la platea dei beneficiari della sospensione della rata dei mutui prima casa.
Con lo stesso comunicato rende disponibile il nuovo modulo necessario alla richiesta di sospensione.
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La richiesta, ai sensi dell’articolo 54 del Cura Italia modificato nell’iter di conversione della legge, potrà essere presentata per:
Si ricorda che il Fondo di cui sopra, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” prevede in tempi non covid la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto di immobili o l'acquisto e ristrutturazione, purché volte all’accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale.
I beneficiari del fondo sono in priorità “giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”
Stando all’articolo 54 della Legge Cura Italia potranno invece avvalersi della sospensione dei mutui non solo tali beneficiari ma anche:
che autocertifichino di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per i provvedimenti covid. Per la presentazione della domanda non è richiesto allegare il modulo ISEE.
Si precisa inoltre che nell’iter di conversione del Cura Italia è stato inserito anche l’art 54 ter riguardante la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa ed in particolare per 6 mesi dalla data di approvazione della legge Cura Italia sono sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
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