In data 28 aprile 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un ulteriore gruppo di FAQ in merito alle nuove misure economiche assunte dal Governo per contrastare l’emergenza COVID-19.
Molte le specificazioni fornite in materia di lavoro . Da segnalare in particolare un chiarimento in materia di cassa integrazione per cui :
i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 (data di pubblicazione del DL n. 6/2020), ma anteriormente al 5 marzo 2020 (data di conversione del decreto), non hanno, in base alle disposizioni vigenti, diritto ad accedere alla Cassa integrazione.
La precisazione contraddice quanto previsto nel messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile in cui l'istituto illustrava le modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020, che garantisce alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, sempre per una durata complessiva non superiore a 9 settimane.
Ora, per l'entrata in vigore sovrapposta dei diversi provvedimenti risulterebbero compresi solo i lavoratori assunti dopo il 5 marzo 2020.
Da segnalare ancora che con un avviso del 30 aprile il ministero del Lavoro ha rivisto la posizione sulle domande di cig in deroga per le aziende plurilocalizzate e, a seguito della conversione in legge del decreto 18/2020, possono essere presentate con una istanza unica anche con riferimento alle unità produttive situate nella zona gialla, ossia nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Un avviso del 23 aprile, aveva invece affermato che la possibilità di presentare le domande in modo accentrato riguardava solo il periodo di 9 settimane introdotto dal Dl 18/2020. Lo stesso avviso affermava che per quanto riguardava le ulteriori 4 settimane previste dal Dl 9/2020, le aziende avrebbero dovuto presentare le domande alle Regioni interessate.