News Pubblicata il 11/05/2020

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Indennità mensa gestita da APP: imponibile IRPEF

Trattamento IRPEF e IRES per il rimborso del costo dei pasti ai dipendenti effettuato tramite una app, senza buoni pasto. Risposta 122 del 24 aprile 2020



Un contribuente per conto di una societa  informatica in fase di costituzione  chiedeva  un parere in merito alla eventuale modalità di tassazione delle  somme pagate da società  datrici di lavoro per il rimborso  ai propri  dipendenti,  di  importi relativi ai pasti dai consumati presso esercizi commerciali non convenzionati e gestiti tramite una applicazione su smartphone in corso di realizzazione. Tale applicazione consentirebbe  di gestire i giustificativi di spesa  delle indennità di mensa senza limiti di importo  e senza necessità di convenzione  con gli esercizi commerciali di ristorazione. 

L'agenzia  ricorda innazitutto che  in deroga al  principio della omnicomprenstivita della retribzuione  tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito  di lavoro dipendente:

  1. le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
  2.  le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di  quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
  3. le  indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri  edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate  in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

L'agenzia sottolinea però  che le  totali o parziali esclusioni dalla formazione del reddito richiedono che le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi,  mentre rientrano  titolo nel reddito imponibile se erogate solo a favore di taluni lavoratori. Inoltre va tenuta in considerazione anche la moalità con cui la prestazione viene resa. In questo caso l’applicazione per smartphone utilizzabile dai dipendenti non configura una modalità di somministrazione di alimenti e bevande, ma è piuttosto uno strumento informatico  che in una fase successiva  semplifica la gestione dei giustificativi di spesa e non risultava attivata  alcuna convenzione in specifici esercizi pubblici.

In questo caso quindi gli importi corrisposti vanno  qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di mensa mentre  ai fini Ires l’Agenzia  concorda che i costi  non essendo riconducibili in via esclusiva alla somministrazione di alimenti e bevande, non subiscono le limitazioni di deducibilità previste dall'art 109 del TUIR.  Tali costi però concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi  con la tesi  prospettata dal contribuente.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Agenzia risposta 122-2020 indennità mensa

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