Il decreto legge 18/2020, detto decreto Cura Italia , ha previsto tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :
1) nuova cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per le aziende con piu di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, e anche per chi gia utilizza assegni ordinari
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane da utilizzare entro il 31 agosto 2020 e le modalità di accesso sono semplificate. Non è richiesto il contributo addizionale e si deroga dai tetti di utilizzo generali e aziendali previsti. Sul tema l'INPS ha pubblicato nei giorni scorsi le istruzioni operative per la fruizione e i flussi Uniemens
In sede di conversione in legge del decreto 18-2020, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune modifiche, purtroppo, in alcuni troppo tardive per avere effetto.
In particolare:
l’art 19 sulla CIGO ha subito delle modifiche che hanno determinato un’ulteriore semplificazione della procedura: è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le parti sociali devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Niente consultazione neppure telematica dunque con i rappresentanti sindacali .
La modifica, necessaria per accelerare il più possibile i tempi per inoltrare la richiesta di CIGO e assegno ordinario, è intervenuta però con troppo ritardo, dato che la gran parte degli accordi ormai è chiuso. Va anche sottolineato che quanto formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base di una norma oggi modificata, mantiene inalterato il suo valore. Inoltre per quanto attiene alle procedure in corso, qualora sia stata già avviata la consultazione sindacale, questa deve essere esperita sulla base di quanto disposto dall’art 19 D.L 18/2020.
Per la cassa integrazione in deroga, l’art 22 del D.L 18 2020 aveva lasciato inalterato l'obbligo di raggiungimento dell’accordo con le parti sindacali, ma solo per i datori di lavoro che occupino più di cinque dipendenti. La conversione in legge del Decreto ha dispensato ora non solo le aziende con meno di 5 dipendenti ma anche i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai DPCM contro l'emergenza COVID-19. Vale la pena ricordare che per definire l'entità numerica dell'impresa, si fa riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. I lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati pro quota.
Ancora, la legge di conversione del DL18 2020 ha inserito ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale per le aziende situate nelle zone piu colpite dal virus. In particolare :
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA o FIS
possono presentare
per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da fruire a partire dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Come per la cassa integrazione ordinaria, sono garantite ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro con dipendenti residenti negli stessi Comuni tre mesi aggiuntivi di cassa in deroga a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 .
Inoltre per i Comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, eccetto quelli già citati possono essere riconosciute ulteriori 4 settimane di cassa integrazione salariale in deroga, autorizzabile con il medesimo provvedimento regionale.
Un ultima modifica in tema di cassa integrazione è la “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine” inserita con il nuovo art. 19 bis per cui i datori di lavoro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali istituiti del Decreto Cura Italia possono rinnovare o prorogare i conratti a termine anche in somministrazione che giungono a scadenza nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente .