L’Agenzia delle entrate con Risoluzione n 21/E del 27 aprile 2020 risponde ad interpello sulle erogazioni liberali in denaro escludendole dai benefici fiscali riconosciuti ai sensi dell’art 66 del D.L. n. 18/2020 se effettuate con metodi non tracciabili.
Con interpello presentato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si richiedeva all'Agenzia delle entrate di pronunciarsi in merito alla documentazione utile ai fini della detrazione fiscale delle numerose erogazioni in denaro ricevute dallo stesso istante a seguito della emergenza sanitaria da corona virus.
La Protezione Civile era interessata a garantire la detraibilità di tali donazioni a tutti i cittadini benevoli che nelle settimane hanno inviato denaro attraverso i seguenti metodi di pagamento:
Lo stesso istante, visto il cospicuo afflusso di fondi provenienti dai cittadini per l’emergenza in corso informava della impossibilità di rilasciare nel momento emergenziale una ricevuta per ciascuna donazione e suggeriva ai fini della produzione di documenti validi per la detrazione fiscale di informare i tanti donatori che si potesse esibire in sede di dichiarazione dei redditi la seguente documentazione:
L’agenzia con risoluzione n21/E ha chiarito che ai fini della detraibilità delle donazioni sono esclusi i pagamenti in contanti mentre per tutti gli altri in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà esibire quanto segue:
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