Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, le aliquote relative alle addizionali comunali, che i contribuenti potranno utilizzare per la determinazione delle quote aggiuntive all’Irpef per il calcolo nella prossima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.:
Attingendo dalla tabella allegata disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate è possibile fare, quando necessario, un aggiornamento delle aliquote e/o esenzioni, tenendo conto delle delibere dei Comuni (e quindi dei cambiamenti da loro apportati) oltre che tenendo conto delle informazioni fornite dal dipartimento delle Finanze. La modalità on line anziché l’inserimento nei modelli dichiarativi facilita l'aggiornamento continuo delle aliquote.
La tabella contiene:
Viene confermata per questo anno la casella “Fusione comuni” già prevista l’anno passato al rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” per quei comuni che hanno deliberato aliquote differenziate. Si noti che i comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti comunali preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario dalla creazione del nuovo comune ai sensi dell’art 21 comma 2-ter, Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017.
Per quanto riguarda il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2019” esso va compilato indicando appunto il domicilio alla data del 1/1/2019 e nel caso in cui si risieda in un comune che ha deliberato una fusione dal 2016 al 1 gennaio 2019 e il nuovo comune ha deliberato delle tariffe differenziate per l’addizionale comunale all’Irpef per i due territori preesistenti, nella dichiarazione dei redditi occorre appunto compilare anche la casella “Fusioni Comuni” scrivendo il codice del comune esistente prima della fusione, attingendo dai codici della specifica tabella “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” in appendice alla Tabella delle addizionali all'IRPEF in oggetto.
Per quanto riguarda invece il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2020” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2019 e si distinguono due casi:
Per la casella fusione comune vale lo stesso discorso di sopra.
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